Entrata in vigore del Correttivo al TU FER l’11 dicembre 2025

Il Decreto Legislativo 26 novembre 2025, n. 178, noto come Correttivo al Testo Unico delle Fonti Energetiche Rinnovabili (TU FER), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2025. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e il confronto parlamentare, il decreto entrerà in vigore l’11 dicembre 2025. Questo aggiornamento introduce diverse modifiche e integrazioni al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, con l’obiettivo di semplificare e migliorare i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le novità contenute nel Correttivo sono rilevanti per installatori, progettisti e operatori del settore, offrendo nuovi strumenti e ridefinendo procedure chiave.

Modifiche introdotte su richiesta del Parlamento

Tra le principali integrazioni apportate dallo schema originale su indicazione della Camera dei Deputati, si evidenziano:

  • All’Art. 1, comma 1, lett. c-ter, la definizione di “revisione della potenza” è stata estesa per includere esplicitamente anche i sistemi di accumulo e gli elettrolizzatori eventualmente connessi agli impianti.
  • All’Art. 1, comma 1, lett. c-quater, la definizione di “infrastrutture indispensabili” comprende ora anche le infrastrutture di trasformazione dell’energia, oltre a quelle di trasmissione e distribuzione.
  • Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica assume la responsabilità della gestione della Piattaforma SUER (Sportello Unico Energie Rinnovabili), in sostituzione del Ministero della Pubblica Amministrazione, come previsto dall’Art. 4, comma 1 che sostituisce l’Art. 5 del D.Lgs. 190/2024.
  • Le sanzioni previste per il mancato ripristino dei luoghi alla scadenza dell’impianto sono state aggiornate nell’Articolo 14, con importi che variano da 25.000 a 100.000 euro per impianto e da 2.000 a 8.000 euro per ogni ettaro o frazione non ripristinati, rispetto alle soglie inferiori del testo originario.
  • Per gli impianti fotovoltaici flottanti, l’Articolo 16 precisa che rientrano nell’edilizia libera solo quelli con potenza inferiore a 10 MW e con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20%, introducendo quindi limiti non previsti nella versione preliminare.

Principali novità del Correttivo TU FER

Il decreto introduce una ridefinizione della nozione di “impianto ibrido”, estendendola ai progetti che combinano diverse fonti rinnovabili e a quelli integrati con sistemi di accumulo o elettrolizzatori.

In materia di edilizia libera, gli interventi che interessano beni, aree o siti tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o che interferiscono con vincoli di tutela dal rischio idrogeologico, difesa nazionale, salute pubblica, rischio sismico, vulcanico o prevenzione incendi, saranno soggetti alla procedura abilitativa semplificata (PAS).

Per gli interventi in regime PAS che ricadono in aree idonee o in zone di accelerazione, si stabilisce che tali interventi sono considerati automaticamente compatibili e non contrastanti con gli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti, condizione che si applica anche agli interventi in edilizia libera.

Il Correttivo chiarisce inoltre come individuare il comune procedente o il punto di contatto unico per i progetti che interessano più territori comunali.

Per quanto riguarda l’Autorizzazione Unica (AU), il decreto specifica che essa comprende la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione di Incidenza Ambientale, l’autorizzazione paesaggistica e culturale, oltre al rilascio di eventuali titoli edilizi. La verifica di assoggettabilità a VIA, quando necessaria, deve precedere l’AU e concludersi entro un termine massimo di 90 giorni.

Infine, sono previste tempistiche accelerate per l’AU in caso di installazione di pompe di calore con potenza inferiore a 50 MW e per interventi di revisione della potenza con incremento massimo del 15%.

Introduzione al nuovo DM Requisiti Minimi

È stato pubblicato il nuovo Decreto Ministeriale (DM) relativo ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Questo aggiornamento normativo rappresenta un passo importante per il settore delle costruzioni e delle energie rinnovabili, fornendo indicazioni precise per migliorare l’efficienza energetica e favorire l’adozione di tecnologie sostenibili.

Obiettivi e ambito di applicazione

Il DM stabilisce i criteri di prestazione energetica che devono essere rispettati nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni significative. L’obiettivo è ridurre i consumi energetici degli edifici e incentivare l’integrazione di fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e risparmio energetico.

Implicazioni per progettisti e installatori

Per progettisti e installatori, il decreto introduce specifiche tecniche e parametri da considerare nella progettazione e realizzazione degli impianti. È fondamentale aggiornare le proprie competenze per garantire la conformità alle nuove disposizioni, ottimizzando l’efficienza degli impianti fotovoltaici e degli altri sistemi energetici integrati negli edifici.

Risorse e approfondimenti

Per maggiori dettagli sul testo completo del decreto e sulle sue applicazioni, è possibile consultare la fonte originale su Edilportale.